Art. 5.
(Liberi professionisti).

      1. La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria, in forma individuale e in forma associata o societaria ai sensi di quanto previsto dal capo III.
      2. Alla professione, in qualunque forma esercitata, non si applica la sezione I del capo I del titolo II del libro V del codice civile.
      3. La legge stabilisce le professioni il cui esercizio è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato, predisponendo apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.